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MANIFESTO CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI


IL SINDACO


Visto l’art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003); Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04/11/2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali (Condono); Visto l’art. 1, commi 336, 337 e 340 della legge 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005);

RENDE NOTO


Che questo Comune, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto e disciplinato, con apposito regolamento, la definizione agevolata delle violazioni commesse relativamente ai seguenti tributi comunali: • Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.); • Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U.); • Imposta Comunale sulla pubblicità; • Tassa Occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); Coloro che intendono aderire alla definizione agevolata dovranno presentare entro il termine perentorio del 23/03/2009 apposita istanza redatta sui modelli distribuiti gratuitamente dall’ufficio tributi comunale, rinvenibili sul sito internet del comune www.comunedistrongoli.it allegando entro il predetto termine, l’attestazione originale dell’avvenuto versamento (l’attestazione va allegata all’istanza di definizione); Per i fabbricati di proprietà privata che, pur ultimati e/o di fatto utilizzati, che non risultano ancora iscritti nel Catasto Fabbricati ovvero, siano privi della rendita catastale oppure, risultano ancora iscritti nel Catasto Terreni come Fabbricati Rurali pur essendo di fatto privi dei requisiti previsti dall’art. 9, della legge 133/94 per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, il contribuente che intenda avvalersi della definizione agevolata dovrà, prioritariamente, presentare al competente Ufficio Tecnico Erariale dichiarazione di accatastamento avvalendosi della procedura DOCFA. possono essere definite, con la procedura agevolata, tutte le violazioni concernenti: a) omessa denuncia o dichiarazione; b) infedele o inesatta denuncia o dichiarazione; c) omessi pagamenti (omissioni totali o parziali); nei confronti dei contribuenti che richiedono la definizione agevolata, vengono concesse le seguenti agevolazioni:  versamento della sola imposta o maggiore imposta dovuta, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; Il regolamento è finalizzato ad offrire ai contribuenti, morosi o evasori dei tributi locali, la possibilità di sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, prima che siano attivate le procedure previste dall’art. 1, commi 336, 337 e 340 della legge 30/12/2004, n. 311. Successivamente si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo con la maggiorazione delle sanzioni ed interessi, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Tributi Comunale nei giorni di MARTEDI E GIOVEDI dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e MERCOLEDI dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

IL SINDACO

-Dott. Luigi Arrighi-
[21/11/2008]
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